Le gite scolastiche e i viaggi di istruzione sono gli eventi che maggiormente coinvolgono i ragazzi: la curiosità, il senso di avventura e maggiore libertà, la valorizzazione dei rapporti interpersonali…
Quali sono i soggetti preposti a garantire la massima sicurezza affinché questi momenti possano svolgersi in totale serenità, a livello organizzativo?
L’Istituto scolastico, così come sottolineato dalla Sentenza n. 1769/2012 della Corte di Cassazione riunita per valutare il caso di una studentessa rimasta ferita in seguito a un evento accaduto in gita:
“deve valutare, in sede di organizzazione del viaggio e successivamente sul posto, l’assenza di rischi o di pericoli per gli studenti nelle strutture ricettive e nei mezzi di trasposto prescelti in base ad un principio negoziale instaurato al momento dell’iscrizione che lo obbliga a vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
L’Istituto elabora quindi, attraverso il Consiglio di Istituto, un proprio Regolamento dei viaggi di istruzione all’interno del quale il Dirigente scolastico delinea responsabilità e procedure di sicurezza:
“L’ istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare in considerazione del fatto che i minori possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi.
Una delle misure interessa la sicurezza del mezzo di trasporto che può essere maggiormente monitorata grazie alle indicazioni fornite nella Nota MIUR 03.02.2016, prot. n. 674 che prevede una stretta collaborazione con la Polizia Stradale.
I docenti accompagnatori sono tenuti all’ “obbligo di diligenza preventivo” richiamando il principio più allargato di “dovere di sorveglianza – ex art. 2047 e 2048 codice civile” con riferimento all’incolumità degli studenti e anche ai potenziali danni a cose. Tale obbligo permane anche in presenza di assicurazioni integrative della scuola o delle agenzie di trasporto o di viaggio che risponderanno per l’eventuale copertura dei danni ma non per la responsabilità civile.
La prevenzione si attiva cercando strutture alberghiere il più possibile sicure e verificando attraverso controlli preventivi la sicurezza degli alloggi; questo consentirà, in caso di eventuali cause, di poter dimostrate “di non aver potuto impedire il fatto”; in caso contrario la responsabilità del docente e dell’Istituto si può aggiungere a quella personale dell’albergatore/gestore dell’edificio per mancata valutazione del rischio nella struttura.
Partire per una gita scolastica o un viaggio di istruzione è uno degli eventi più atteso dagli studenti e dall’accompagnatore. Infatti è importante anche per gli insegnanti, dato il notevole valore formativo sotto il profilo degli apprendimenti, della cura delle relazioni e della promozione dell’autonomia. Condividere l’esperienza del viaggio dona nuova coesione al gruppo e rivalutazione dei ruoli grazie all’informalità del contesto e al valore culturale dell’esperienza messa in atto. Ben lo sanno i docenti che animati da queste profonde motivazioni pedagogiche si assumono l’onere di proporre e organizzare una gita scolastica.
Le responsabilità legate al docente durante le uscite didattiche si caratterizzano a tre livelli:
Bisogna premettere che l’obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica anche in orario extrascolastico. Inoltre la responsabilità degli insegnanti è strettamente connessa a quella delle autorità scolastiche dirigenti e amministrative.
La responsabilità patrimoniale del personale docente per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi… Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” (art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312).
D’altro canto il concetto di culpa vigilandis o presunzione di colpa, citato dal Codice civile all’art 2048, intende la presunzione di colpa come implicita; i docenti sono responsabili del danno accaduto ai loro allievi o provocato da loro a sé o agli altri nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Spetta al docente liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto.
Interpretando tali norme all’apparenza contrastanti sono state emesse numerose sentenze delle quali è utile tenere conto per poter valutare le numerose variabili che la materia presenta.
Il Consiglio di Istituto, secondo le modalità e i criteri fissati nel proprio regolamento interno, individua i docenti disponibili all’accompagnamento e procede alle relative designazioni. Il docente accompagnatore assume tali responsabilità con un atto formale dichiarando la propria disponibilità all’accompagnamento.
Non è prevista per il docente accompagnatore l’erogazione di compensi straordinari per il carico di lavoro aggiuntivo, le responsabilità o l’impegno fuori orario di servizio. Questo perché abolita dalla manovra finanziaria 2006 e la legge 78/2010; è possibile però che l’Istituto, mediante apposita contrattazione, individui una forma di compenso generico all’interno del FIS (Fondo di Istituzione scolastica o Fondo di Istituto) cioè l’insieme di risorse finanziarie che arrivano alla scuola per retribuire attività aggiuntive, e/o l’intensificazione delle attività.
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