Con l’inizio di un nuovo anno scolastico i docenti si impegnano a concordare la programmazione annuale nella quale le gite e i viaggi di istruzione sono parte di rilievo per coniugare il valore pedagogico dell’inclusione e l’acquisizione di competenze trasversali in un’ottica di arricchimento culturale e crescita personale.
In quest’ottica i docenti elaborano gli obiettivi e progettano gli itinerari ponendo particolare cura al significato dell’incontro, alla curiosità verso il bello, alla scoperta dei processi.
Per raggiungere al meglio questi obiettivi quale modo migliore se non attraverso attività esperienziali che coinvolgano in prima persona i ragazzi, e che gli facciano vivere un’esperienza consapevole e unica?
Quando si passa alla fase organizzativa però si rischia di rimanere imbrigliati nella complessità burocratica:
Il Collegio dei docenti elabora la programmazione dell’azione educativa, il Consiglio di Istituto definisce i criteri generali di programmazione di gite e viaggi di istruzione: scelta della meta, numero delle classi e numero minimo dei partecipanti e degli accompagnatori, durata del viaggio, gestione dei costi a carico delle famiglie (CM n°291 del 12 Ottobre del 1992).
Con l’avvento dell’autonomia scolastica dal 2001 il dirigente scolastico ha però acquisito poteri negoziali e piena responsabilità nella scelta delle agenzie turistiche e di trasporto (Decreto Interministeriale 44/01 artt. 31 e ss. confermato dalla Nota M.I.U.R. dell’11 aprile 2012 n. 2209).
Su questo punto il M.I.U.R. fornisce solo un orientamento e un suggerimento operativo. Il dirigente scolastico, a garanzia dei criteri adottati per la scelta, generalmente istituisce un bando di gara pubblico improntato al rispetto della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia tra le agenzie partecipanti.
Il procedimento è disciplinato dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).
La procedura, tesa ad accertare la capacità economico finanziaria e i requisiti tecnico professionali, è abbastanza articolata. Una commissione deve valutare i vari indicatori espressi nel bando, confrontando i documenti prodotti in busta chiusa dai partecipanti, ed elaborare gli indici di valutazione. Questi sono assegnabili in base a criteri prestabiliti. (art. 41 D.Lgs. 163/2006). L’offerta ritenuta dalla commissione più congruente ai requisiti vincerà il bando e l’agenzia proponente il servizio potrà ottenere il contratto. La complessità del procedimento è tesa a garantire efficienza e affidabilità premiando spesso l’offerta economicamente più vantaggiosa (somma di due tipi di punteggio derivati sia dai criteri economici sia quelli tecnici di valutazione dell’offerta).
Il meccanismo è molto regolamentato. Ma come assicurarsi che le esigenze dei docenti siano effettivamente salvaguardate? Agendo consapevolmente, nel rispetto della normativa:
La realizzazione dei bandi di gara per le gite scolastiche richiede un processo ben strutturato e attento ai dettagli. Ecco una guida su come potreste procedere con la stesura:
Porre chiarezza su questi obiettivi aiuterà a determinare il tipo di uscita e le caratteristiche di cui avete bisogno e permetterà ai possibili candidati di capire l’affinità con la richiesta.
Assicurati sempre di rispettare le leggi locali e le normative quando organizzi gite scolastiche e redigere i bandi di gara. Inoltre, risulta utile coinvolgere attivamente chiunque parteciperà all’uscita, insegnanti, personale scolastico e, se possibile, anche gli studenti, nella pianificazione e nell’organizzazione del viaggio, così da soddisfare le richieste e le necessità di tutti.
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